CERTIFICATO DI SICUREZZA ED EVENTO STRAORDINARIO
COS’E’ IL CERTIFICATO DI SICUREZZA?
Tutte le unità da diporto per navigare devono avere il certificato di sicurezza, ovvero un certificato che attesti che l’unità risponde alle direttive del regolamento di sicurezza a seconda della categoria di omologazione.
Qui di seguito ricordiamo le categorie di omologazione:
- Categoria A: Senza alcun limite
- Categoria B: Con vento fino a forza 8 e onde di altezza fino a 4 mt
- Categoria C: Con vento fino a forza 6 e onde di altezza fino a 2 mt
- Categoria D: In acque protette, con vento fino a forza 4 e onde fino a 0,5 mt

Il certificato di sicurezza è rilasciato dall’autorità competente sulla base di una documentazione tecnica rilasciata da un organismo certificatore legalmente riconosciuto. Il primo rilascio avviene in modo automatico all’atto dell’immatricolazione dell’unità, i successivi rinnovi vanno effettuati dal proprietario della barca che dovrà contattare un tecnico abilitato che, una volta visitata la barca, rilascerà il nuovo certificato. Gli estremi del certificato vanno riportati sulla licenza di navigazione.
Il primo rinnovo, dopo la prima immatricolazione, deve essere fatto secondo le scadenze:
- Unità CE categoria A e B: dopo 8 anni
- Unità CE categoria C e D: dopo 10 anni
- Unità non CE, abilitate senza limite dalla costa: dopo 8 anni
- Unità non CE, abilitate entro le 6 miglia dalla costa: dopo 10 anni
I rinnovi successivi per ogni categoria di unità avviene ogni 5 anni.
COS’È UN EVENTO STRAORDINARIO?
Gli eventi straordinari in mare sono tutti quegli avvenimenti fuori della norma connessi con la navigazione. Possono consistere in fatti gravi, i cosiddetti sinistri marittimi, come collisione, incendio, falla, incaglio. Ma lo sono anche eventi meno rilevanti, come l’assistenza/rimorchio/soccorso ricevuto o prestato ad altri in mare, la rottura del timone, l’avaria al motore o all’elica, l’avvistamento di relitti pericolosi per la navigazione.
Il Codice della Navigazione impone al comandante di qualsiasi unità da diporto, nel caso si verifichi in navigazione o durante la sosta in porto un avvenimento straordinario relativo all’unità o alle persone a bordo, l’obbligo di farne denuncia all’Autorità Marittima o consolare del posto (nel caso ci si trova all’estero) entro tre giorni dall’arrivo (termine che si riduce a 24 ore se l’evento ha coinvolto l’incolumità fisica di persone). Tale denuncia non richiede la presenza fisica del comandante negli uffici dell’autorità, perché può essere trasmessa via fax insieme ad una copia del documento di identità oppure per via telematica con sottoscrizione mediante firma digitale. Quanto alle inchieste, è previsto per la navigazione da diporto che qualora l’unità da diporto coinvolta non sia adibita ad uso commerciale (locazione, noleggio, diving o scuola nautica), si faccia luogo soltanto ad inchiesta sommaria, mentre l’inchiesta formale non è necessaria a meno che non la richiedano gli interessati o non sia aperto un procedimento penale.
A seguito degli eventi sopra descritti è necessario, al fine di poter navigare, richiedere una nuova visita di sicurezza, indipendente dalla scadenza del certificato di sicurezza.
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